Art. 4.

      1. Ai fini dei controlli sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, i proprietari di animali da compagnia e i medici veterinari devono essere in grado di dimostrare, esibendo la relativa documentazione e i referti veterinari, che le amputazioni delle orecchie o della coda dei medesimi animali e gli eventuali interventi di onisectomia sono stati effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.